Rinnovo CCNL Commercio 2024: impatto sui Consulenti del lavoro
Rinnovo CCNL Commercio 2024: impatto sui Consulenti del lavoro
Dopo un’attesa di oltre quattro anni, il 22 marzo 2024 è avvenuto il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il Commercio, che coinvolge circa cinque milioni di lavoratori. A seguire, il 28 marzo 2024, è stato stipulato un Accordo Integrativo tra le parti coinvolte: Confcommercio Imprese per l’Italia e le sigle sindacali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs.
I consulenti del lavoro rivestono un ruolo cruciale per le aziende, fornendo assistenza nel calcolo degli aumenti salariali e nell’interpretazione delle clausole contrattuali. Questo è particolarmente importante per comprendere i criteri di assorbimento degli aumenti e l’erogazione delle quote una tantum, al fine di evitare incomprensioni o errori che potrebbero comportare sanzioni o controversie.
Le principali novità introdotte dal rinnovo del CCNL Commercio pongono i consulenti del lavoro al centro di un processo di trasformazione. Questo richiede competenze specifiche e un approccio accurato, soprattutto considerando la classificazione del personale. Ad esempio, sono previste la cancellazione di figure professionali ormai superate e l’introduzione di nuove figure, come quelle nell’ambito dell’Information Technology.
I software per la gestione delle paghe, aggiornati con le ultime disposizioni contrattuali, sono essenziali per garantire che gli importi erogati ai lavoratori siano conformi alle novità del CCNL. La loro capacità di adattarsi alle normative correnti in modo dinamico li rende strumenti indispensabili per garantire l’aderenza alla legislazione vigente.
Durata e Aumenti Stipulati:
- Incremento di €240 lordi al IV livello (inclusi gli aumenti del Protocollo di dicembre 2022).
- Indennità una tantum di €350 lordi al IV livello (con adeguamenti per gli altri livelli), distribuita in due tranche a luglio 2024 e luglio 2025.
Condizioni di Erogazione della Quota Una Tantum:
- Proporzionalità in base al servizio effettivamente svolto tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2023.
- Riduzioni proporzionali dovute ad assenze, part-time, sospensioni o cessazioni di rapporto in tale periodo.
- Applicazione del criterio di computo che considera come mensilità intera le frazioni superiori o uguali a 15 giorni.
Lavoratori che Passano da CCNL Commercio ad Altro CCNL:
Per chi è passato ad altro CCNL nel periodo indicato, l’una tantum spetta solo per i periodi di applicazione del CCNL Commercio Confcommercio, a condizione che al 22 marzo 2024 il CCNL Commercio fosse applicato.
Dettagli per Particolari Categorie di Lavoratori:
- Apprendisti: Importo riconosciuto proporzionalmente secondo il trattamento economico del CCNL Commercio del 30 luglio 2019.
- Lavoratori part-time: Adattamento dell’importo secondo l’articolo 86 del CCNL.
Assorbimenti e Anticipazioni Contrattuali:
Gli aumenti riconosciuti dal datore di lavoro come anticipazioni sugli aumenti contrattuali, erogati dal 1° gennaio 2022, sono considerati come tali, escludendo la quota di acconto definita dal Protocollo Straordinario del 12 dicembre 2022.
L’Accordo Integrativo stabilisce inoltre che tali anticipazioni, compresi i €30 di incremento al IV livello e l’una tantum di €350, non sono assorbibili negli aumenti da aprile 2024 a febbraio 2027.
In questo panorama, i software di gestione paghe giocano un ruolo fondamentale: se hai domande non esitare a contattarci!